Diritto del lavoro e legislazione sociale
20 Ottobre 2025
L’Agenzia delle Entrate (interpello n. 263/2025) ha chiarito che nel regime impatriati ex D.Lgs. 209/2023 è ammesso mantenere una collaborazione con soggetti italiani, ma l’agevolazione vale solo per nuovi rapporti di lavoro con datori diversi e non collegati.
Nel nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati (art. 5 D.Lgs. 209/2023), il mantenimento di un’attività di collaborazione coordinata e continuativa con un datore di lavoro italiano, esercitata contestualmente a un’attività principale svolta all’estero, non preclude l’accesso al beneficio fiscale, purché la prestazione lavorativa al rientro in Italia avvenga nei confronti di un soggetto diverso da quello per cui si è lavorato all’estero e non appartenente al medesimo gruppo. Viceversa, l’agevolazione non si estende ai redditi prodotti in continuità con l’attività italiana svolta prima dell’espatrio. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 13.10.2025, n. 263.
Nel caso esaminato, un cittadino italiano evidenziava di essersi trasferito all’estero dal 1.01.2023 per svolgere un’attività di lavoro dipendente presso una società estera, mantenendo (in parallelo) un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un’università italiana. L’attività accademica, iniziata nel novembre 2022, era già in corso nel momento in cui l’istante risultava ancora residente fiscalmente in Italia, e si era poi protratta durante la permanenza all’estero sia da remoto che fisicamente in Italia.
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