IVA

28 Febbraio 2024

Auto di cortesia: costi sempre detraibili

Nel caso in cui venga dimostrata la necessità per l’esercizio dell’impresa dell’utilizzo di auto di cortesia i relativi costi sono detraibili. Lo chiarisce la Corte di giustizia tributaria della Lombardia con la sentenza 20.12.2023, n. 3765.

Il caso di specie trae origine dall’emissione nei confronti di una società di un avviso di accertamento tramite il quale veniva contestata l’indebita detrazione ai fini Iva dei canoni corrisposti per il nolo di alcuni automezzi da utilizzarsi nel corso dell’attività d’impresa quali auto di cortesia. Ricorreva la società destinataria dell’azione di riscossione, deducendo in apposito motivo di ricorso il carattere strumentale rispetto all’attività d’impresa i cui costi avrebbero pertanto dovuti essere oggetto di detrazione ai fini Iva.

I giudici della Commissione tributaria provinciale rigettavano il ricorso, e il procedimento, a seguito di un’ulteriore iniziativa della società destinataria dell’atto impositivo, giungeva all’esame dei giudici della Corte di giustizia tributaria della Regione Lombardia. Questi ultimi annullano la sentenza emessa a seguito del giudizio di primo grado; vediamo il ragionamento seguito per giungere a tale esito. I magistrati tributari traggono le mosse dal contenuto degli artt. 19 e 19-bis D.P.R. 633/1972, che regolamentano i casi di detrazioni fiscali. La regola generale posta dalla prima delle due disposizioni pone il principio della detraibilità di beni o servizi acquistati nell’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione.

Tuttavia, a tale principio, al fine di evitare facili elusioni alla normativa fiscale viene posto uno specifico limite. Nel caso, infatti, in cui il bene appartenga ad una delle categorie individuate dall’art. 19-bis, al fine di ottenere la detrazione dei costi che lo riguardano, sarà necessario dare la prova di una condizione più rigorosa. In tali casi, infatti, la detrazione è praticabile nel solo caso in cui venga dimostrato che il bene sia legato da un rapporto molto ristretto con l’attività d’impresa ovvero che esso presenti una inerenza specifica con la stessa.

La norma viene interpretata da parte dei giudici tributari in modo tale che si possa sostenere di essere in presenza di un’inerenza specifica in tutti i casi in cui il bene possa essere ritenuto strumentale all’attività svolta normalmente ed abitualmente dall’impresa, per effettuare tale determinazione ci si dovrà riferire al contenuto dell’atto costitutivo che ne definisce i caratteri. Non solo ma un bene potrà essere ritenuto legato dal predetto rapporto altresì nel caso in cui tale nesso non riguardi l’attività principale ma quelle esercitate in via secondaria od accessoria da parte del destinatario dell’azione di riscossione.

Nel caso di specie tale rapporto poteva sicuramente ritenersi configurabile in quanto l’impiego a favore dei clienti delle cosiddette auto di cortesia pare strumentale al miglior esercizio dell’attività di cessione e riparazione di autoveicoli. La disponibilità di autoveicoli da adibire ad uso gratuito dei clienti consentiva di disporre di un lasso di tempo più consistente così da potere svolgere con maggiore accuratezza le operazioni di riparazione.

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