Imposte dirette
24 Luglio 2025
La riforma fiscale 2025 per i veicoli aziendali ha portato una situazione transitoria con la coesistenza di 3 sistemi di tassazione. I datori di lavoro devono prestare attenzione alla determinazione del regime applicabile, considerando tempi di ordinazione, immatricolazione e consegna veicoli.
L’Agenzia delle Entrate, attraverso la circolare 3.07.2025, n. 10/E e la risposta all’interpello n. 192/2025, ha chiarito l’applicazione della nuova disciplina per i veicoli concessi come fringe benefit ai dipendenti. La L. 207/2024 (legge di Bilancio 2025) e il decreto Bollette (D.L. 19/2025) hanno introdotto una nuova metodologia di tassazione per incentivare la mobilità sostenibile. Dal 1.01.2025 la determinazione del valore del fringe benefit per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo si basa su percentuali differenziate secondo l’impatto ambientale del mezzo. Per autoveicoli, motocicli e ciclomotori oggetto di nuovi contratti dal 1.01.2025, il valore imponibile si calcola applicando specifiche percentuali al costo chilometrico annuo ACI, al netto di eventuali trattenute al dipendente.
In ragione delle novità intervenute, si distinguono 3 regimi applicabili: la nuova disciplina si riferisce ai veicoli immatricolati dal 1.01.2025, concessi a uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere dalla medesima data. I coefficienti fiscali sono:
– 10% per veicoli elettrici a batteria;
– 20% per veicoli ibridi plug-in;
– 50% per tutti gli altri casi (metano, GPL, idrogeno, benzina, gasolio e ibridi HEV).
Per garantire l’applicazione graduale delle nuove disposizioni, il D.L. 19/2025, convertito con L. 60/2025, denominato decreto Bollette, ha previsto una disposizione di salvaguardia che consente l’utilizzo del regime fiscale previgente. Tale regime prevede una disciplina transitoria che mantiene le regole