Imposte dirette

22 Ottobre 2025

Autorimesse: niente ammortamento oltre il triennio 2007-2009

Le autorimesse pertinenziali non sono ammortizzabili se costruite oltre il triennio 2007-2009, poiché il vincolo pertinenziale non elimina l’autonomia strutturale e giuridica dell’immobile realizzato successivamente.

La Cassazione, con l’ordinanza 14.08.2025, n. 23296, si è pronunciata sul diritto a dedurre, ai sensi dell’art. 54 del Tuir, le quote di ammortamento di un’autorimessa realizzata nel 2011 e destinata a costituire pertinenza di un immobile dedito all’attività professionale costruito nel periodo 1.01.2007-31.12.2009.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata aveva accolto l’appello proposto dai contribuenti, evidenziando come, ai fini dell’ammortamento dei costi, non andava considerata rilevante la data d’acquisto dell’autorimessa, per il motivo che essa doveva ritenersi inclusa nelle spese incrementative del valore del bene principale, unitamente alle spese di ristrutturazione del piazzale.

Il patrocinio erariale ricorreva per Cassazione invocando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 54, c. 2 del Tuir (pro tempore), nonché dell’art. 1, cc. 334 e 335 L. 27.12.2006, n. 296, per avere il Giudice regionale erroneamente ritenuto la deducibilità dal reddito da lavoro autonomo delle quote di ammortamento dell’autorimessa, in quanto solo ammessa per i fabbricati acquistati e/o costruiti nel periodo dal 1.01.2007 al 31.12.2009, ipotesi non ricorrente per l’autorimessa realizzata nel 2011.

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2025 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits · Whistleblowing