Accertamento, riscossione e contenzioso
02 Agosto 2025
Per la Corte di giustizia tributaria di Foggia (sent. 1484/2025) è nullo l’avviso d’accertamento se l’Agenzia delle Entrate non tiene conto, tramite motivazione rafforzata, dei rilievi del contribuente formulati in sede di contraddittorio.
Un contribuente impugnava davanti alla Corte di giustizia tributaria di Foggia un avviso d’accertamento dell’Agenzia delle Entrate, contestando, fra gli altri motivi, la violazione del contraddittorio preventivo ex art. 6-bis L. 212/2000. Nello specifico, il ricorrente eccepiva la violazione dell’art. 6-bis, c. 4 L. 212/2000, per non aver l’Ufficio delle Entrate tenuto conto delle deduzioni difensive (con allegata documentazione) dedotte durante la fase di contradditorio disciplinata dall’art. 6-bis dello Statuto del contribuente che, al c. 4, testualmente prevede: “L’atto adottato all’esito del contradditorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l’Amministrazione ritiene di non accogliere”.
La questione oggetto della decisione si incentra sull’istituto del contradditorio preventivo disciplinato dall’art. 6-bis L. 212/2000; tale norma prevede al comma 1 che “Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo”; al c. 2 l’articolo stabilisce che “Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”.
Nell’accogliere il ricorso del contribuente la Corte di giustizia tributaria di Foggia ha evidenziato che l’Agenzia delle Entrate, nel contestare l’eccezione del ricorrente, si era limitata ad affermare che “dopo la notifica dello schema d’atto da parte dell’ufficio controlli, il contribuente non ha presentato alcuna documentazione e/o osservazioni finalizzate a giustificare le eventuali incongruenze (qualora ve ne fossero state) riferibili alla ricostruzione indiretta dei ricavi. Tuttavia, anche se la parte avesse effettuato delle osservazioni, così come essa stessa riporta nel ricorso, non sono certo idonee a superare le evidenti discrepanze emerse durante l’istruttoria, per le delucidazioni che si forniscono in tale sede contenziosa”.
Tuttavia, l’assunto dell’Ufficio della mancanza di osservazioni e/o di documentazione da parte della contribuente in seguito allo schema d’atto inviato era palesemente smentito dalle osservazioni e controdeduzioni ex art. 6-bis, c. 3 L. 212/2000 ritualmente inoltrate all’Ufficio e contenenti specifiche argomentazioni circa tutti i maggiori ricavi ipotizzati.
A fronte di tanto, l’Agenzia delle Entrate nella motivazione dell’avviso avrebbe dovuto tenere conto di tali rilievi anche solo per disattenderli mediante una motivazione adeguata (la cd. motivazione rafforzata), ma così non era avvenuto nel caso di specie, in cui l’Amministrazione non risultava aver valutato le contestazioni della contribuente né in qualche modo aver spiegato per quali motivi confutarle.
Per questi motivi, la Corte di giustizia tributaria di Foggia annullava l’avviso d’accertamento impugnato, in virtù di quanto specificamente previsto dall’art. 6-bis L. 212/2000.