Procedure concorsuali
17 Marzo 2025
L’azione revocatoria esperita ai sensi dell’art. 2901 c.c. nei confronti di un atto di scissione societaria è di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa o del tribunale ordinario?
Il problema della competenza a giudicare l’azione revocatoria dell’atto di scissione societaria ha assunto un particolare rilievo una volta riconosciuta ammissibile tale azione (Cass. n. 31654/2019), contrastando quell’orientamento che intendeva limitare ai rimedi previsti dagli art. 2503 e 2506-quater c.c. ogni possibile contestazione, dell’atto di scissione, da parte dei creditori.
Secondo un orientamento recente (Cass. n. 2754/2020), l’azione revocatoria dell’atto di scissione societaria rientra tra le controversie devolute alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, riguardando in via diretta le società coinvolte e i fenomeni modificativi ed estintivi del loro assetto.
Detto orientamento è stato criticato da altro filone giurisprudenziale, che ha evidenziato come l’esperimento dell’azione revocatoria di un atto di scissione societaria non rimetta in discussione l’esistenza, la validità e gli effetti propriamente costitutivi, modificativi e organizzativi direttamente discendenti dal negozio impugnato.