Diritto privato, commerciale e amministrativo
11 Giugno 2025
La società fiduciaria non ha titolo per agire ex art. 2395 c.c. per il risarcimento dei danni subiti a seguito degli investimenti compiuti su titoli di società svalutati a causa di fatti colposi degli amministratori.
Le società fiduciarie, disciplinate dalla L. 1966/1936, non sono istituzionalmente proprietarie dei titoli loro affidati in gestione e strumentalmente intestati, tanto che gli stessi sono sottratti alla soddisfazione dei creditori delle stesse fiduciarie, appartenendo essi ai fiducianti, dotati di una tutela di carattere reale, azionabile in via diretta e immediata nei confronti di ogni consociato, i quali vanno identificati come gli effettivi proprietari dei titoli da loro affidati alla società e a questa intestati.
Secondo quanto confermato dalla Suprema Corte (S.U. 27.04.2022, n. 13143) le società fiduciarie sono regolate dalla legge secondo lo schema invalso sotto il nome di “fiducia germanistica”. Allorché sia svolta in forma di impresa, l’attività sottostante presuppone, in base alla legge citata, che la società assuma l’amministrazione di beni per conto di terzi e la rappresentanza dei portatori di azioni o di obbligazioni (art. 1), sì da rimanere destinataria della sola legittimazione all’esercizio dei diritti relativi ai beni e ai capitali conferiti, senza trasferimento effettivo della proprietà.
Le società fiduciarie sono soggette a vigilanza del MISE (art. 2) in quanto strumento di costituzione di un patrimonio amministrato in forma anonima, senza trasferimento di proprietà. Ciò comporta che le attività tipiche prese in considerazione dalla L. 1966/1936 sono, in pratica, tutte sussumibili nel concetto di amministrazione di elementi patrimoniali altrui, mediante contratti che legittimano le società a operare in nome proprio sui capitali affidati, secondo lo schema del mandato senza rappresentanza.