IVA
18 Marzo 2025
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Bologna, con la sentenza 22.02.2025, n. 99, si è pronunciata in ordine a una controversia avente a oggetto l’aliquota Iva applicabile agli impianti di servoscala e piattaforme elevatrici destinati al superamento di barriere architettoniche.
L’Ufficio, avendo verificato che alcuni beni ceduti dalla società ricorrente non prestavano osservanza a taluni requisiti ex D.M. 236/1989, a cui riteneva di ancorare la condizione di ammissione dell’aliquota agevolata ai fini Iva del 4%, applicava l’aliquota del 10% e procedeva alla riliquidazione dell’Iva con la notifica rituale dell’atto impositivo.
Il giudice di primo grado di Bologna accoglie il ricorso con alcune sottolineature: “Questa Corte, in mancanza di un parere, seppure facoltativo, ma opportuno in caso di applicazione di normativa tecnica, extratributaria, da parte del Ministero competente, condivide le conclusioni a cui è pervenuto il perito nella perizia giurata depositata, esplicativa dell’infondatezza delle contestazioni di natura tecnica mosse dall’Agenzia delle Entrate, in relazione alla violazione delle prescrizioni contenute nel D.M. 236/1989, sia perché inapplicabile agli interventi di manutenzione straordinaria, sia per l’incompatibilità con l’applicazione della Direttiva macchine 2006/42/CE (D.P.R. 17/2010) in merito alla velocità e alla portata dei beni oggetto della controversia. In ordine ai requisiti di superamento e di eliminazione delle barriere architettoniche, si può concludere che il D.M. 236/1989 debba ritenersi integrato (se non addirittura superato o tacitamente abrogato) dalla successiva e specifica legislazione comunitaria, recepita in Italia dal D.P.R. 162/1999 e dal D.Lgs. 17/2010. La Corte prende altresì atto che il legislatore tributario, pur nella consapevolezza delle direttive di cui alla L. 9.01.1989, n. 13 e del regolamento di attuazione contenuto nel D.M. 14.06.1989, n. 236, non ha inteso operare un apposito richiamo alla normativa tecnica che così avrebbe interagito pienamente con il dato normativo tributario, rendendo il suo rispetto un imprescindibile presupposto”.