IVA
30 Ottobre 2025
Sulla spinta della Commissione Europea, dal 2026 la base imponibile applicabile alle permute non si baserà più sul valore normale, ma sul costo sostenuto.
La modifica ai criteri di determinazione della base imponibile nelle permute era nell’aria. Recentemente si è parlato molto di permute a ragione degli accertamenti subiti dalle società, soprattutto statunitensi, che operano nel settore dei social network nell’ambito di presunti scambi tra dati personali forniti dagli utenti e prestazioni rese dalle piattaforme.
Tra i vari temi toccati da questa campagna vi è quella relativa ai criteri di valutazione delle operazioni permutative. In particolare, per queste operazioni la disciplina attuale non si basa sul criterio generale del prezzo pattuito, in quanto il legislatore Iva lo ha sostituito con il criterio del valore normale (sostanzialmente il valore di mercato). Il valore normale lascia posto al costo solo quando manca un riferimento di mercato.
Ebbene, tale criterio viola la regola prevista dalla direttiva UE che riserva il metodo del valore normale (open market value) ai casi dove esiste un rischio di elusione e, in particolare, ai casi in cui esistono legami tra le parti (familiari o altri stretti vincoli personali, gestionali, di associazione, di proprietà, finanziari o giuridici) e una parte abbia un diritto limitato alla deduzione.
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