Amministrazione e bilancio

01 Aprile 2025

Bilancio 2024, destinazione del risultato d’esercizio

La copertura della perdita 2024 o la destinazione dell’utile 2024 e la gestione in deroga degli “anni Covid”.

L’anno 2024 è il primo anno di reale ritorno alla normalità pre-Covid: si ricorda, infatti, che il 2023 era ancora caratterizzato dalla possibilità di sospendere gli ammortamenti, come previsto dall’art. 60, cc. 7-bis – 7-quinquies D.L. 104/2020 (decreto Agosto), così come modificato dal decreto Milleproroghe (art. 3, c. 8 D.L. 198/2022). Si ricorda che se negli anni precedenti si è fruita di tale sospensione e non si aveva a disposizione quota parte dell’utile dell’esercizio o riserve di utili o altre riserve disponibili e si è optato in nota integrativa per vincolare gli utili futuri e nel 2024 dovesse generarsi un utile d’esercizio, occorrerà vincolarne quota parte per coprire la suddetta sospensione. Se invece l’esercizio 2024 dovesse generare una perdita d’esercizio occorrerà gestirla con la consueta disciplina per la copertura delle perdite; infatti, si ricorda che le deroghe alla copertura della perdita d’esercizio di cui all’art. 6 D.L. 23/2020, non erano già più operative dal 2023.

Pertanto, al 30.04.2025, quale termine ordinario, ossia 120 giorni (o 29.06.2025 quale termine straordinario, ossia 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio) se si chiuderà con un utile d’esercizio si potrà alternativamente o cumulativamente:

– destinarlo a riserva legale: almeno il 5% dell’utile fino al raggiungimento del 20% del capitale sociale, ex art. 2430 c.c., oppure nel caso di S.r.l. a capitale ridotto l’accantonamento a riserva legale sarà “accelerato”, ossia almeno il 20% dell’utile fino a che la riserva assieme al capitale sociale non abbia raggiunto 10.000 euro, ex art. 2463, c. 5 c.c. e il residuo ad altre riserve;

– distribuirlo ai soci;

– destinarlo a copertura di perdite di esercizi precedenti;

– portarlo a nuovo.

Si ricorda che, in caso di distribuzione ai soci, il verbale che delibera la distribuzione va registrato entro 30 giorni dalla data dell’assemblea previo versamento dell’imposta di registro di 200 euro e dell’imposta di bollo da 16 euro.

Per la registrazione si può utilizzare il modello RAP da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

Se invece il bilancio 2024 dovesse chiudere con una perdita:

– se è di entità pari o inferiore a 1/3 del capitale sociale non è richiesto alcun particolare adempimento; pertanto, può essere semplicemente portata a nuovo, oppure facoltativamente comunque coperta con riserve disponibili o con versamenti da parte dei soci o con rinunzie a precedenti finanziamenti;

– se è di entità superiore a 1/3 del capitale sociale e non lo riduce sotto il minimo legale, gli amministratori devono convocare senza indugio l’assemblea per prendere gli opportuni provvedimenti, quali portarla a nuovo e controllare entro l’esercizio successivo se risulta diminuita a meno di 1/3, oppure deliberare la riduzione del capitale sociale, oppure coprirla come sopra detto. Se invece, la perdita riduce il capitale sotto il minimo legale, gli amministratori devono convocare senza indugio l’assemblea per deliberare la riduzione e il contemporaneo aumento del capitale a un importo non inferiore al minimo oppure decidere di ricostituire il capitale sociale o trasformare o sciogliere la società.

Giova, infine, ricordare che dalla primavera prossima, 2026, iniziano a decorrere i 5 anni di deroga alla copertura delle perdite generate nel periodo Covid; quindi, nel 2026 in approvazione del bilancio 2025 sarà necessario coprire l’eventuale perdita 2020, e così via negli anni futuri fino al 2028 per approvare il bilancio 2027.

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