Amministrazione e bilancio

30 Aprile 2025

Bilancio 2024 e sospensione degli ammortamenti pregressi

La gestione nel 2024 e negli anni a venire delle sospensioni degli ammortamenti operate negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.

Il bilancio 2024 non può più fruire della sospensione degli ammortamenti, agevolazione introdotta durante il Covid dall’art. 60, cc. 7-bis a 7-quinquies D.L. 104/2020 per le annualità 2020-2021-2022-2023, che ha comportato appunto la sospensione fino al 100% degli ammortamenti e la necessità, ove possibile, di prolungare il piano di ammortamento con allungamento quindi della vita utile del cespite; qualora invece non fosse stato possibile prolungare il periodo di ammortamento, per esempio per vincoli contrattuali, incrementando la quota di ammortamento degli esercizi successivi “non sospesi”, quale potrebbe essere quindi come primo il 2024 (se la sospensione ha interessato tutti gli esercizi suddetti).

Era inoltre necessario dare rilievo della sospensione in nota integrativa, o in calce al bilancio per le microimprese, indicando le motivazioni della riduzione, l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico d’esercizio.

Venendo quindi al bilancio 2024 è possibile che lo stesso sia “influenzato” dalle sospensioni degli anni passate nelle seguenti ipotesi:

– rimodulazione (in aumento) della quota d’ammortamento 2024 (e anni seguenti) nel caso in cui gli anni 2020-2021-2022-2023 siano stati sospesi al 100% gli ammortamenti e non sia stato possibile prolungare il periodo di ammortamento, ossia la vita utile del cespite;

– liberazione della riserva indisponibile destinata negli anni di sospensione e pari alle quote di ammortamento sospese. La liberazione può avvenire solo alla fine del periodo di ammortamento se vi è stato un allungamento dello stesso e si concretizza in un giroconto della riserva indisponibile a una riserva disponibile (come può essere la riserva straordinaria), oppure in modo graduale, se non è stato possibile prolungare il periodo di ammortamento, dal 2024 in poi liberandola per quote pari alla differenza tra il maggior ammortamento 2024 (e seguenti) e l’ammortamento originario;

– riassorbimento della fiscalità differita stanziata perché si è dedotto fiscalmente l’ammortamento sospeso solo civilisticamente. In altre parole, al termine del periodo d’ammortamento si giroconta il Fondo imposte differite a Imposte differite e si rileva una variazione in aumento (rigo RF31, codice 67) pari all’ammortamento sospeso civilisticamente ma non fiscalmente;

– destinazione dell’utile dell’esercizio 2024 a riserva indisponibile se negli esercizi passati non è stato possibile crearla per assenza di utili o di riserve da vincolare.

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