Amministrazione e bilancio

26 Aprile 2025

Bilancio delle microimprese tra soglie ed esoneri

Soglie dimensionali ed esoneri dalla redazione di alcuni documenti afferenti il bilancio sono previste per la particolare categoria di società la cui disciplina fu introdotta dal D.Lgs. 18.08.2015, n. 139 in attuazione della Direttiva europea 2013/34/UE.

L’art. 2435-ter c.c., ai fini delle disposizioni riguardanti il bilancio, considera microimprese le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che nel primo esercizio o, successivamente, per 2 esercizi consecutivi, non abbiano superato 2 dei seguenti limiti:

– totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 220.000 euro;

– ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro;

– dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

Ai fini della redazione del bilancio le microimprese adottano gli stessi schemi e criteri di valutazione che sono stabiliti per i bilanci in forma abbreviata, mentre sono esonerate dalla redazione:

– del rendiconto finanziario;

– della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino: l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicati;

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