Amministrazione e bilancio

28 Aprile 2025

Bilancio d’esercizio 2024, adempimenti civilistici in scadenza

Come stabilito dal Codice Civile (artt. 2364, 2366, 2478-bis, 2479 e 2479-bis), il progetto di bilancio d’esercizio, dopo l’approvazione da parte dell’organo amministrativo, deve essere presentato ai soci per la sua eventuale approvazione.

L’Organo amministrativo, dopo l’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio, è tenuto a convocare l’assemblea dei soci per la relativa approvazione (presentazione nel caso di S.r.l.), ai sensi degli artt. 2364 e 2478-bis c.c., entro il termine stabilito dall’atto costitutivo/statuto comunque non superiore a:

– 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio ossia, per il bilancio 2024 (anno solare), entro il 30.04.2025;

– 180 giorni in caso di particolari esigenze, entro il 29.06.2025.

Inoltre, qualora lo statuto sociale lo preveda, i termini suddetti possono essere anche posticipati per effetto di una “doppia data”: in prima e in seconda convocazione (da tenere entro 30 giorni dalla prima data indetta).

Qualora la società abbia nominato l’organo di controllo (collegio sindacale/sindaco e/o revisore legale/società di revisione), il progetto di bilancio unitamente alla relazione sulla gestione devono essere trasmessi a detto organo, almeno 30 giorni prima rispetto a quello fissato per l’assemblea che sarà indetta per l’approvazione del bilancio, per consentire agli stessi organi di controllo di emettere le rispettive relazioni. Durante i 15 giorni che precedono l’assemblea, e finché il bilancio sia approvato, i soci possono prenderne visione (art. 2429, c. 3 c.c.).

Il bilancio può essere approvato/presentato (per le S.r.l), ai sensi dei citati artt. 2364 e 2478-bis, entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio soltanto se tale possibilità è prevista dall’atto costitutivo/statuto. In particolare, trattasi di società tenute alla redazione del bilancio consolidato con esigenze connesse con la struttura e l’oggetto della società. A titolo esemplificativo, possono individuarsi quelle società che:

– valutano le partecipazioni con il metodo del patrimonio netto e hanno bisogno di conoscere i bilanci di riferimento delle società controllate;

– operando per commesse o appalti, valutano i lavori in corso sulla base di stati di avanzamento, la cui definizione è subordinata all’effettiva accettazione del committente;

– hanno diverse sedi con autonomia amministrativa e gestionale, i cui risultati devono essere aggregati ai fini della chiusura del bilancio d’esercizio;

– hanno previsto modifiche o innovazioni di sistemi gestionali relativi alla contabilità;

– hanno posto in essere operazioni straordinarie (conferimenti, fusioni, ecc.) in prossimità della chiusura del bilancio;

– accusano perdite di figure chiave nell’ambito amministrativo.

La clausola statutaria che consente la convocazione dell’assemblea per l’approvazione (per la S.r.l.: la presentazione) del bilancio nel maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, previsto dall’art. 2364 c.c. e, per rinvio, dall’art. 2478-bis non deve necessariamente contenere l’indicazione analitica e specifica delle fattispecie che consentono il prolungamento del termine stesso (cfr. Massima del Consiglio Notarile di Milano, 9.12.2003, n. 15).

È altresì opportuno ricordare che l’omessa convocazione dell’assemblea, entro i termini previsti, da parte degli amministratori (o del collegio sindacale in caso di inadempienza degli amministratori) è soggetta a sanzioni. Sul punto l’art. 2631 c.c. prevede che gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l’assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro (C.M. Sviluppo Economico n. 72265/2014).

Mentre, per quanto concerne le modalità di svolgimento dell’assemblea per l’approvazione del bilancio è da segnalare che l’art. 3, c. 14-sexies D.L. 202/2024, ha prorogato la possibilità di svolgerla da remoto per tutto il 2025.

Infine, il fascicolo di bilancio deve essere depositato presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente, entro 30 giorni dalla data di approvazione.

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