ETS ed Enti non commerciali
21 Giugno 2025
L’Agenzia delle Entrate ha da sempre sostenuto che le Onlus possono usufruire dei bonus edilizi se il comodato d’uso gratuito è regolarmente registrato prima dell’inizio dei lavori. Ma cosa ne pensa la giurisprudenza?
L’Agenzia delle Entrate, in plurime occasioni, ha sostenuto che, ai fini dell’accesso ai bonus edilizi per le Onlus, è necessaria la presenza di un titolo idoneo al momento dell’avvio dei lavori o del sostenimento delle spese. Analogamente anche il comodatario può usufruire di dette agevolazioni (interpello 9.09.2020, n. 327) purché sia in possesso di un contratto regolarmente registrato oltreché del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
L’Amministrazione Finanziaria, nella circolare n. 24/E/2020, arriva ad affermare che la mancata registrazione del contratto determina la preclusione dall’accesso all’agevolazione, anche in ipotesi di successiva regolarizzazione.
Di contrario avviso sembrerebbe essere la giurisprudenza di merito e di legittimità. In particolare, la C.G.T. di Reggio Emilia, con la sentenza 6.06.2025, n. 123, ha enucleato i seguenti principi fondamentali:
1) la normativa delle agevolazioni fiscali non impone espressamente che il contratto debba essere oggetto di registrazione (imposta nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate).