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06 Giugno 2023

Bonus prima casa under 36 nel Modello Redditi 2023

Dove indicare nel Modello Redditi 2023 il credito per l’acquisto della prima casa Under 36.

Nel quadro CR, Sezione VI, rigo CR13 del Modello Redditi 2023 (periodo d’imposta 2022) è possibile indicare, tra gli altri, anche il credito d’imposta per l’acquisto della prima casa da parte degli under 36 (art. 64, c. 7 D.L. 73/2021).

Il presente rigo deve essere compilato dai contribuenti che hanno maturato un credito d’imposta a seguito dell’acquisto della prima casa assoggettata a Iva relativamente agli atti traslativi stipulati sino al 31.12.2023. Costoro non devono avere compiuto 36 anni nel corso dell’anno in cui hanno acquistato la prima casa e con un valore dell’ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Per cui, per esempio, per il rogito per l’acquisto di una prima casa stipulato nel 2022 il contribuente in tale anno non deve aver compiuto 36 anni e deve aver avuto un ISEE 2022 (sul 2020) inferiore a 40.000 euro. Se si sono verificate queste circostanze può indicare il credito spettante (indicato nell’atto notarile) in Colonna 2, ove inserire appunto il credito d’imposta maturato nel 2022.

L’importo del credito è pari all’Iva pagata in occasione dell’acquisto della prima casa. Inoltre, in questa colonna può essere indicato anche il credito d’imposta maturato dal 1.01.2023 e fino alla data di presentazione della dichiarazione.

Se invece l’atto è stato stipulato nel 2021 e l’anno scorso non si è utilizzato tutto il credito in compensazione, in Colonna 1 occorre riportare il credito d’imposta che non ha trovato capienza nell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo RN47, col. 44, del Modello Redditi PF 2022.

In Colonna 3 (Credito compensato nel Mod. F24) va riportato il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel Mod. F24 fino alla data di presentazione del Modello Redditi PF 2023. In Colonna 4 (Credito compensato in atto) invece occorre riportare il credito d’imposta utilizzato in compensazione negli atti stipulati successivamente all’acquisto della prima casa assoggettata ad Iva, ossia non utilizzato in compensazione nel Mod. F24 ma in diminuzione delle imposte (registro, ipotecaria, catastale) sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce successivi.

Nel caso in cui il contribuente sia nel regime dei forfetari, tale credito viene poi riportato nel rigo LM40, colonna 15, che è da compilare se si intende utilizzare in diminuzione dall’imposta sostitutiva il credito d’imposta in oggetto ed eventualmente il credito d’imposta 2021 che non ha trovato capienza nell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione. Il credito va ad abbattere l’imposta sostitutiva di cui al rigo LM39.

Se dovesse avanzare del credito 2022 poiché le imposte sostitutive sono inferiori al credito, o se il contribuente fosse in un regime “ordinario”, ossia non forfetario o di vantaggio, il residuo (o il totale) va indicato al rigo RN24, riservato all’esposizione dei crediti d’imposta per i quali è possibile riportare nella successiva dichiarazione dei redditi ovvero utilizzare in compensazione con il Mod. F24 la parte di credito che non trova capienza nell’imposta. Pertanto, per il credito in oggetto andrà compilata la colonna 6 per utilizzare il credito residuo in diminuzione dall’Irpef (se si dovesse avere per esempio anche un reddito da lavoro dipendente) oppure da riportare nella successiva dichiarazione (rigo RN47, colonna 44).

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