Coop
29 Agosto 2025
Definizione di socio svantaggiato e modalità di determinazione della quota minima del 30% prevista dalla L. 381/1991.
Le cooperative sociali, istituite con la L. 381/1991, operano perseguendo l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso 2 tipologie di attività distinte:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività di carattere agricolo, industriale, commerciale o di servizi finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Quest’ultime, definite per tale indicazione “Cooperative di tipo B”, devono garantire che almeno il 30% dei propri lavoratori (che possono essere sia soci che dipendenti) sia costituito da soggetti svantaggiati, pena la perdita della qualifica di Cooperativa Sociale.