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02 Marzo 2022

Call-off stock e compilazione Intrastat 2022

Intrastat 1 a doppio flusso (Intra 1-sexies più Intra-bis) per la gestione del call-off stock. È questa la principale novità degli elenchi Intrastat per le operazioni dal 1.01.2022. Invariate le regole per i consignement stock residuali.

Fra le novità Intrastat 2022 (Provvedimento Dogane, Entrate ed Istat 23.12.2021, n. 493869/RU) vi è l’introduzione della nuova sezione 5 degli elenchi Intra 1 (Intra 1-sexies) dedicata al trasferimento di beni in regime di call-off stock (art. 17-bis Direttiva 2006/112/CE). Per espressa previsione la nuova sezione “deve essere compilata a partire agli elenchi riferiti ai periodi decorrenti dal mese di gennaio 2022”; da ciò si deve innanzitutto concludere che le novità compilative non interessano il passato nonostante la nuova disciplina (recepita con 23 mesi di ritardo sul filo di avvio della procedura d’infrazione) sia a tutti gli effetti in vigore, anche in Italia, dallo scorso 1.12.2021 (D.Lgs. 192/2021).

Con il regime del call-off stock gli operatori non stabiliti nell’altro Stato membro possono finalmente confidare in una disciplina uniforme che consente di trasferire beni presso un destinatario (cessionario) di altro Stato membro con efficacia traslativa sospesa da perfezionare, al massimo, entro 12 mesi secondo il nuovo art. 41-bis D.L. 331/1993. Il nuovo regime, in altri termini, consente di superare l’obbligo di apertura di una propria posizione Iva nel Paese del destinatario evitando la gestione come trasferimento per esigenze proprie (art. 41, c. 2, lett. c).

Secondo la disciplina in analisi il flusso degli elenchi funziona come segue:

  • è doppio (Intra 1-sexies e Intra 1-bis) per i call-off stock posti in essere dal tradens residente verso il destinatario di altro Stato;
  • rimane unico (solo Intra 2-bis, se mensili) per i call-off stock posti in essere in qualità di destinatari residenti (la doppia comunicazione riguarderà, invece, il tradens comunitario).

1° flusso (Intra 1-sexies). Va gestito nel periodo di riferimento (mese o trimestre) della spedizione (da annotare anche nel registro di carico/scarico ex art. 54-bis, Regolamento 2011/282/UE) e coinvolge la nuova sezione 5 che si limita a richiedere il codice identificativo (Stato e codice Iva) del destinatario e il tipo operazione 1 (trasferimento beni).

2° flusso (Intra 1-bis). Riguarda il successivo trasferimento della proprietà e la conseguente fatturazione ex art. 41, c. 1, lett. a) D.L. 331/1993 e va gestito (anche ai fini statistici se mensili) attraverso la tradizionale sezione Intra 1-bis (o Intra 2-bis per gli acquisti) utilizzando il nuovo codice transazione 3|2 (è sufficiente solo il codice 3 a colonna A se non sono stati superati 20 milioni di spedizioni nel 2021).

Le variazioni. La sezione 5 va compilata anche per cancellare un precedente trasferimento nel caso di eventuale ritorno al mittente dei beni per i quali non si è perfezionata la vendita (tipo operazione 2 compilando esclusivamente le colonne da 1 a 4) o la sostituzione del destinatario (tipo operazione 3 compilando tutte le colonne). È bene evidenziare che dette ipotesi devono verificarsi prima dei 12 mesi dal trasferimento originario, pena il configurarsi di un trasferimento per esigenze proprie da regolarizzare (ex post) al pari di quanto previsto per il caso di distruzione, perdita, furto, cessione a soggetto diverso o di spedizione in altro Stato.

I vecchi consignment stock. Le posizioni residuali in chiusura (entro i 365 giorni) vanno chiuse compilando (nel momento del perfezionamento della vendita) solo gli elenchi Intra 1-bis utilizzando, anche in questo caso, la transazione 3|2.

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