IVA
06 Novembre 2025
In attesa della riforma, sono già applicabili (anche se la prassi li riconosce solo a consuntivo) i principi unionali.
Per rendere maggiormente conforme la norma nazionale ai principi unionali, la riforma fiscale (art. 7 L. 133/2023) prevede:
– la rimozione dell’attuale lett. i) dell’art. 19-bis 1 D.P.R. 633/1972 a mente della quale, tolte alcune eccezioni, l’Iva dovuta sull’acquisto, locazione, gestione e recupero di fabbricati abitativi è oggettivamente indetraibile;
– di rendere facoltativo il pro-rata generale dell’art. 19, c. 5, con l’ulteriore possibilità di circoscriverne l’utilizzo (in luogo dell’imputazione specifica in base a criteri oggettivi) ai soli beni e servizi promiscuamente impiegati sia per realizzare operazioni “imponibili” che “esenti”. Al netto delle attese modifiche il cammino verso i principi unionali, in particolare per quanto indicato al primo punto, è comunque rintracciabile (anche se a “mezzo tiro”) in alcune interpretazioni di prassi e giurisprudenza. Sintetizziamo alcuni di detti casi ricordando che, tralasciando le particolarità dei pro ratisti, le regole prevedono che la detrazione applicata in modo “prospettico” (C.M. n. 326/E/1997) sia comunque commisurata e quindi eventualmente rettificata sulla base dell’effettivo primo utilizzo (art. 19-bis.2, c. 1) e, per i beni ammortizzabili, ulteriormente rettificata (a favore o contro) nel caso di diverso impiego nel periodo di monitoraggio che per i fabbricati è decennale (cc. 2 e 8).
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