Accertamento, riscossione e contenzioso
05 Agosto 2025
La Cassazione ha stabilito che gli interessi passivi sui finanziamenti per immobili-merce sono deducibili integralmente solo se previamente capitalizzati nel costo di fabbricazione, risultando dalle scritture contabili; altrimenti valgono i limiti dell’art. 96 del Tuir.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 25.07.2025, n. 21388, si è pronunciata in ordine alla portata disciplinare degli artt. 96 e 110, c. 1, lett. b) D.P.R. 917/1986 e dell’art. 15 D.P.R. 600/1973 e, in particolare, in ordine alla deducibilità integrale degli interessi passivi relativi ai finanziamenti contratti per la costruzione di immobili-merce.
Appare utile premettere che l’art. 110, c. 1, lett. b) del Tuir, nel disciplinare i costi deducibili dal reddito d’impresa, stabilisce che sono compresi nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia, per i beni materiali e immateriali strumentali per l’esercizio dell’impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Per gli immobili alla cui produzione è diretta l’attività dell’impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione. L’art. 96 del Tuir prevede che gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi dell’art. 110, c. 1, lett. b), sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati, mentre l’eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.
Le due disposizioni vanno, quindi, lette congiuntamente, essendo prevista la deducibilità integrale solo per gli interessi passivi compresi nel costo dei beni secondo quanto disposto dall’art. 110, c. 1, lett. b) del Tuir, altrimenti essi sono deducibili nei limiti indicati dall’art. 96 del Tuir.