Revisione e controllo

04 Agosto 2025

Carte di lavoro: fascicolazione, custodia e archiviazione

Le carte di lavoro del revisore potrebbero essere assoggettate a controllo di qualità da parte del MEF e pertanto devono essere predisposte in maniera tale da renderle leggibili e ripercorribili da chi non abbia svolto il lavoro di revisione.

Il revisore deve approntare e conservare una documentazione del lavoro che provi come egli è giunto a formarsi e ad esprimere un giudizio sul bilancio esaminato. Tale documentazione di lavoro, più conosciuta nella prassi operativa come “carte di lavoro”, comprende tutti i documenti redatti ed ottenuti dal revisore a dimostrazione delle informazioni utilizzate, delle procedure di revisione svolte e delle informazioni ricevute.

Non esiste un format obbligatorio di redazione delle carte di lavoro; ogni revisore potrà redigere le carte di lavoro nel modo e nella forma che ritiene più opportune. Alcune indicazioni sono, però, indispensabili:

1. l’identificazione dell’azienda e della data del bilancio in esame;

2. la firma di chi ha svolto il lavoro e di chi lo ha assoggettato a riesame;

3. la data in cui è stata svolta la verifica e quella in cui è stato svolto il riesame;

4. la numerazione secondo un indice prestabilito nei dossier;

5. il titolo che sintetizza il contenuto del lavoro documentato;

6. il collegamento tra le carte di lavoro (cross references) e la corrispondente scheda riepilogativa (lead schedule);

7. altra carta di lavoro.

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