Agricoltura ed economia verde
04 Novembre 2025
Vengono forniti dei chiarimenti Inps, con i messaggi nn. 3111/2025 e 3265/2025, per la Cassa integrazione agricoli, CISOA, in merito alla riduzione dell’attività lavorativa.
In maniera specifica, l’Istituto nazionale di previdenza sociale interviene dopo l’emanazione della circolare n. 121/2025, con la quale erano state fornite indicazioni in materia di cassa integrazione speciale operai agricoli, da richiedere ai sensi dell’art. 10-bis, c. 2 D.L. 92/2025, che ha dato luogo a diverse segnalazioni di incertezze sulle corrette causali da utilizzare per presentare le domande della prestazione in argomento.
In particolare, viene chiarito che la norma citata ha introdotto un regime derogatorio rispetto a quello ordinario, per le richieste di CISOA per intemperie stagionali, riferite a periodi compresi tra il 1.07.2025 e il 31.12.2025, prevedendo che il trattamento di cui all’art. 8 L. 457/1972, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato e agli operai a tempo determinato, anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative.
Le integrazioni al reddito di cui al primo periodo, non sono conteggiate per il raggiungimento della durata massima di 90 giornate all’anno e sono equiparate al lavoro, per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro; il trattamento in esame, è concesso dalla sede dell’Inps territorialmente competente ed è erogato direttamente dall’Istituto.
Ne deriva che, precisa l’Inps, in tutti i casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per intemperie stagionali, in periodi ricompresi tra il 1.07.2025 e il 31.12.2025, si applica il particolare regime derogatorio introdotto dall’art. 10-bis; quindi, i datori di lavoro che presentano domanda di CISOA, per qualsiasi tipologia di intemperia stagionale e per il predetto arco temporale, devono utilizzare esclusivamente le causali predisposte in tal senso: la causale 17 (“CISOA eventi atmosferici a riduzione”), per le riduzioni orarie, e la causale 18 (“CISOA eventi atmosferici a sospensione ex DL 92/2025”), per le sospensioni per l’intera giornata, che interessino lavoratori con qualifica di operai agricoli a tempo indeterminato o a tempo determinato.
Le domande pervenute con causale codice 01 (“avversità atmosferiche”), in qualunque fase procedurale si trovino (“non ancora acquisite” o “acquisite e non ancora inserite all’ordine del giorno della Commissione”, “già inserite all’ordine del giorno della Commissione” o “valutate dalla Commissione ma ancora in istruttoria per i controlli sui beneficiari”), continuano il loro ordinario iter e, quindi, devono essere definite, mantenendo la causale con codice 01, dalla competente Commissione provinciale ed essere autorizzate con pagamento a conguaglio.
Qualora si sia già provveduto a rigettare domande di prestazione pervenute con causale codice 01 in ragione dell’errata causale indicata, la sede, in autotutela, deve annullare il provvedimento di rigetto adottato e sottoporre la domanda alla competente Commissione provinciale per il seguito di competenza.
Le causali divergono tra loro per la modalità di definizione della domanda, quelle con causale codice 01 sono decise dalla Commissione provinciale mentre quelle con causali codici 17 e 18 sono definite dal Direttore di sede e per la modalità di pagamento, le prime, causale codice 01, possono essere corrisposte a conguaglio mentre quelle con causali codici 17 e 18 possono essere erogate solo con pagamento diretto.
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