Agricoltura ed economia verde
05 Luglio 2025
Le aziende agricole che, a causa delle temperature eccessivamente alte, sono costrette a interrompere temporaneamente l’attività hanno la possibilità di richiedere la CISOA, prevista dall’art. 8 L. 457/1972.
Le aziende agricole che si trovano nella necessità di interrompere le attività lavorative a causa di temperature estreme possono avvalersi della Cassa Integrazione Speciale per Operai Agricoli (CISOA), prevista dall’art. 8 L. 457/1972, quale misura di sostegno al reddito per i dipendenti.
Attualmente, il trattamento previsto dalla L. 457/1972 può essere riconosciuto ai lavoratori agricoli (operai, impiegati e quadri) con contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, purché abbiano maturato almeno 181 giornate lavorative presso la medesima azienda. Si precisa che, in caso di avvio o cessazione del rapporto durante l’anno, il requisito delle 181 giornate deve essere verificato nei 12 mesi precedenti o successivi alla data di assunzione o di fine rapporto.
La prestazione è estesa anche ai soci di cooperative agricole iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, se impiegati con almeno 181 giornate retribuite in un anno, nonché al personale imbarcato su navi per la pesca marittima o in acque interne e lagunari, inclusi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca (L. 250/1958), e anche agli armatori e proprietari armatori che operano a bordo delle imbarcazioni da loro gestite, escluse le fasi di sospensione per arresto temporaneo obbligatorio o volontario.