Amministrazione e bilancio

09 Aprile 2024

Cassazione e classificazione in bilancio degli immobili

La Cassazione, con l’ordinanza 25.03.2024, n. 8048, individua i criteri per la classificazione in bilancio degli immobili strumentali impiegati in ausilio del processo produttivo, immobili patrimonio e immobili merce.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento ha rappresentato sul piano fiscale, la distinzione tra:

  • immobili strumentali: destinati, ex art. 43, c. 2 D.P.R. 22.12.1986, n. 917, alla produzione propria o di terzi;
  • immobili – patrimonio: destinati al mercato locativo, ai sensi degli artt. 37 e 90 del Tuir;
  • immobili – merce: destinati al mercato della compravendita e caratterizzati dall’essere quelli al cui scambio o produzione è diretta l’attività di impresa (Cass. nn. 19815/2019, 4417/2020 e 3103/2021).

Disponendo che la loro classificazione in bilancio debba avvenire sulla base della destinazione economica a essi impressa dall’imprenditore (Cass. nn. 4417/2020 e 3103/2021; Cass. sez. 5, n. 24720/2022).

Più specificamente per il giudice di Cassazione non ha rilevanza lo stato di ultimata edificazione, che, sul piano fiscale, assume valore del tutto neutro (Cass. n. 39817/2021), e neppure incide il fattore tempo che non rileva sino a quando non muta la natura del bene e la sua destinazione (Cass. n. 2154/2019).

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