Società e contratti
15 Ottobre 2025
La Suprema Corte conferma la necessità di applicare 2 verifiche di vitalità economica nelle operazioni di fusione, in linea con l’art. 172 del Tuir come modificato dal decreto correttivo del 30.04.2024.
La Cassazione, con l’ordinanza 8.10.2025, n. 27058, ribadisce l’orientamento interpretativo dell’art. 172, cc. 7 e 9 del Tuir nel testo ante riforma, al quale l’art. 35, c. 17 D.L. 4.07.2006, n. 223, aveva aggiunto un nuovo periodo a mezzo del quale veniva stabilito che, per le fusioni e le scissioni retroattive e deliberate dalle assemblee a partire dal 4.07.2006, i limiti per il riporto delle perdite pregresse si estendono al risultato negativo del periodo in cui avviene l’operazione e che la verifica dei requisiti minimi di vitalità economica di cui all’art. 172, c. 7 del Tuir (ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica e di spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi superiori al 40% della media degli ultimi due esercizi precedenti) deve essere effettuata anche per il periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio e la data di efficacia dell’operazione.
In ordine ai test di vitalità economica, l’Agenzia delle Entrate, con le risoluzioni 24.10.2006, n. 116/E e 10.04.2008, n. 143/E, sostenne che i medesimi test debbano venire effettuati anche in ordine al periodo di tempo che precede la data di effetto della scissione, dal momento che, a suo dire, il diritto al riporto di ogni perdita fiscale (sia, quindi, quello relativo alla perdita del periodo infrannuale e sia quello relativo alle perdite pregresse) è sempre subordinato al superamento dei relativi test, indipendentemente dalla retrodatazione convenzionale degli effetti fiscali e contabili della fusione.
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