Paghe e contributi

28 Giugno 2025

Cassazione: illegittimo il Tfr in busta paga ogni mese

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13525/2025, ha sancito l’illegittimità dell’anticipazione del Tfr in busta paga in via continuativa, ancorché previsto in un accordo con i lavoratori in base all’art. 2120 c.c.

È legittima, come sentenziato dalla Corte d’appello di Bologna, l’anticipazione del trattamento di fine rapporto (Tfr) corrisposta mensilmente in busta paga ai lavoratori, sulla base di un accordo contenuto nel contratto di lavoro? Secondo la Corte territoriale, “l’autonomia negoziale privata aveva la possibilità di pattuire un regime dell’anticipazione del Tfr più favorevole per le parti rispetto a quello legale”; di parere contrario l’Inps, che infatti ha proposto ricorso presso la Corte di Cassazione, che si è espressa con la sentenza 20.05.2025, n. 13525.

In essa si legge che “contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, è da escludere che le condizioni di maggior favore che il patto individuale del contratto di lavoro può introdurre al regime legale di anticipazione del Tfr, ai sensi dell’art. 2120, ultimo comma c.c., possano concretarsi in un’anticipazione mensile del Tfr non sostenuta da alcuna specifica causale”.

Lo schema legale dell’anticipazione del Tfr, infatti, deve essere improntato su alcuni presupposti: necessità causali tipiche per l’anticipazione; regola dell’una tantum, per cui l’anticipazione è possibile una sola volta; importo massimo di anticipazione (70%); tetto minimo di anzianità lavorativa (8 anni di servizio); tetto massimo di richieste che il datore può accordare (10% degli aventi diritto ogni anno, 4% del totale dei dipendenti); condizioni, queste, previste dall’art. 2120, cc. 6 e 9 c.c.

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