Diritto privato, commerciale e amministrativo
10 Luglio 2025
La Cassazione (ord. 11.06.2025, n. 15567) annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per avere la CGT cancellato erroneamente l’iscrizione ipotecaria sull’immobile della contribuente, trattandosi di prima casa, non di lusso, nella quale risiedeva.
Secondo l’art. 77, c. 1-bis D.P.R. 602/1973, l’Agente della Riscossione può iscrivere ipoteca su un immobile del debitore anche in assenza dei requisiti per procedere con l’espropriazione forzata. Infatti, l’iscrizione ipotecaria è considerata un atto di natura cautelare, volto a garantire il credito, ma non equivale di per sé all’avvio dell’esecuzione immobiliare.
La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con ordinanza 11.06.2025, n. 15567, ha annullato la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva cancellato l’ipoteca iscritta su un immobile adibito a “prima casa” dalla contribuente.
La Cassazione ha infatti considerato errata la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui riteneva illegittima l’iscrizione ipotecaria solo perché l’immobile era l’abitazione principale della debitrice, priva di caratteristiche di lusso.
La Suprema Corte ha ribadito che l’ipoteca esattoriale è un atto preordinato, ma distinto rispetto all’esecuzione forzata.