Diritto del lavoro e legislazione sociale
02 Luglio 2025
Con sentenza n. 14799/2025, la Cassazione ha affermato che, in caso di malattia professionale, rispondono i responsabili aziendali che avevano predisposto un DVR assolutamente generico, redatto senza la consultazione del RLS.
Al centro della controversia affrontata dalla Cassazione, con la sentenza n. 14799/2025, c’è la contestazione agli imputati, nelle rispettive qualifiche aziendali, di aver cagionato, o quantomeno non impedito, per colpa generica e specifica, l’insorgenza di una malattia professionale (“disturbo da panico”) nella persona offesa, dipendente di un discount alimentare in Provincia di Bologna.
Un paio di condotte risultano appurate: da un lato, il caporeparto del magazzino uscita merci aveva assegnato lunghi periodi di lavoro notturno alla persona offesa, si era ripetutamente intromesso nella sua vita privata, le aveva mosso numerosi rimproveri verbali gravemente offensivi, aveva esercitato pressioni perché si recasse al lavoro nonostante la malattia, aveva assunto comportamenti minacciosi, aveva attribuito alla lavoratrice compiti inutili o squalificanti e aveva avanzato richieste di natura sessuale; dall’altro, il procuratore speciale della ditta, il coordinatore regionale logistica e il coordinatore regionale amministrativo omettevano di effettuare una valutazione dei rischi da stress lavorativo a cui erano esposti i dipendenti, avendo predisposto un documento valutazione rischi del tutto generico, redatto senza la consultazione dei Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e privo della firma del datore di lavoro, in violazione degli artt. 28, cc. 1-bis e 2, lett. a) e 29, c. 2 D.Lgs. 81/2008; in tal modo consentendo che la ricorrente venisse adibita costantemente al lavoro notturno, senza tener conto delle sue condizioni di salute e non attivando per lei la sorveglianza sanitaria specifica prevista dall’art. 14, c. 1 D.Lgs. 66/2003.