Accertamento, riscossione e contenzioso

02 Aprile 2025

Cassazione: nuovi criteri sulla legittimità della verifica fiscale

La Cassazione, con l’ordinanza 26.03.2025, n. 7972, ha ribadito la necessità dell’autorizzazione del comandante di zona per l’accesso della Guardia di Finanza nei locali aziendali e ha chiarito che l’avviso di accertamento non può recepire acriticamente il PVC.

La Cassazione, nell’ordinanza n. 7972/2025, ha dapprima rappresentato come, in tema di accertamenti tributari, qualora la Guardia di Finanza operi nell’esercizio di poteri di polizia giudiziaria, non risulta essere necessaria l’autorizzazione del comandante di zona, prevista dagli artt. 33, c. 6 D.P.R. 600/1973 e 51, c. 2 D.P.R. 633/1972, la cui assenza, anche nelle ipotesi di esercizio dei poteri di polizia tributaria, non comporta necessariamente, mancando una specifica previsione, l’invalidità dell’atto compiuto, salvo il coinvolgimento di diritti fondamentali di rango costituzionale, come l’inviolabilità della libertà personale o del domicilio e ancora che “l’acquisizione irrituale da parte della Guardia di Finanza di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento fiscale non comporta l’inutilizzabilità degli stessi sempre per la mancanza di una specifica previsione in tal senso, non trovando applicazione, trattandosi di attività di carattere amministrativo, l’art. 24 Cost. sulla tutela del diritto di difesa, sempre con l’eccezione in cui vengano in rilievo diritti fondamentali di rango costituzionale, come l’inviolabilità della libertà personale o del domicilio” (in tal senso anche Cass., ord. n. 9733/2024).

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