Accertamento, riscossione e contenzioso
07 Aprile 2025
La Cassazione, con l’ordinanza 26.03.2025, n. 7998, ha chiarito che le istruzioni al mod. Imu-Tasi non hanno natura vincolante e non possono derogare alla normativa. Tuttavia, ha riconosciuto l’oggettiva incertezza normativa sul criterio di esenzione per enti ecclesiastici.
La fattispecie controversa, risolta dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 26.03.2025, n. 7998, riguarda un ente ecclesiastico che rimarcava come le istruzioni allegate al mod. Imu-Tasi precisassero che “Se il corrispettivo medio (Cm) è inferiore o uguale al Corrispettivo medio per studente (Cms), l’attività didattica va ritenuta svolta con modalità non commerciali e, quindi, non è assoggettabile a imposizione”.
Analogo parametro di commisurazione appariva sul sito Internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Tale criterio di qualificazione risultava peraltro replicato negli stessi decreti aventi a oggetto la determinazione dei contributi pubblici per le scuole paritarie ed era stato ritenuto dirimente nelle interpretazioni di alcune pronunce di merito. Per l’ente ecclesiastico, in ragione del principio dell’affidamento, andava riconosciuta non solo la non comminazione delle sanzioni, ma anche “l’inesigibilità tout court dell’imposizione e tributaria”.