Diritto del lavoro e legislazione sociale
28 Febbraio 2025
La Corte di Cassazione, con sentenza 14.12.2024, n. 32568, meglio perimetra le disposizioni Enpaia relative all’erogazione del Conto Individuale.
Gli impiegati agricoli, ai sensi della L. 29.11.1962, n. 1655, sono obbligatoriamente assicurati presso la Fondazione Enpaia, con il diritto alle seguenti prestazioni:
– trattamento di fine rapporto (TFR);
– Fondo di previdenza;
– infortuni professionali ed extra professionali.
Più in particolare, per quanto attiene al Fondo di Previdenza, l’apposito Regolamento della Fondazione prevede che “Il trattamento di previdenza, di cui al presente regolamento, assicura la corresponsione di prestazioni economiche al verificarsi dei seguenti eventi:
a) morte che non sia conseguenza diretta ed esclusiva di infortunio;
b) invalidità permanente totale ed assoluta che non sia conseguenza diretta ed esclusiva
c) di infortunio;
d) raggiungimento del 65° anno di età”.