Società e contratti
15 Marzo 2025
La legge di Bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo per le imprese (escluse le agricole) di assicurarsi entro il 31.03.2025 contro danni da calamità naturali su beni immobili, impianti e attrezzature, pena l’esclusione da contributi pubblici.
L’art. 1, cc. 101-111 L. 30.12.2023, n. 213 “Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e Bilancio pluriennale per il triennio 2024/2026” (c.d. legge Bilancio 2024), tra gli altri punti, ha introdotto un’importante novità per le imprese italiane, ossia stipulare, entro il 31.03.2025, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni (comma 101).
Chi deve assicurarsi? Tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., ad eccezione delle imprese agricole.