Agricoltura ed economia verde
28 Ottobre 2025
Dal 2026, gli importatori potenzialmente soggetti a CBAM, in base alla nomenclatura dei beni, sono esentati dagli adempimenti previsti se non superano la soglia unica di 50 tonnellate di massa netta annuale.
Fino al 31.12.2025 gli operatori che importano merci a maggior intensità di carbonio da Paesi extra UE (in base alla nomenclatura tariffaria, all. I Reg. UE 2023/956) devono condurre un’attività di reporting trimestrale delle emissioni incorporate nelle merci importate, sulla base dei dati raccolti dai produttori extra UE, e seguendo le regole definite dalla Commissione. I dati sono comunicati nel periodo transitorio, entro la fine del mese successivo al trimestre ed hanno una valenza esclusivamente informativa.
Dal 1.01.2026 il Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM) entra nella sua fase definitiva, con dichiarazione da presentare entro il 30.09 di ogni anno, e per la prima volta nel 2027 per l’anno 2026.
Dal 2026, gli importatori di merci soggette al CBAM, nonché i loro rappresentanti doganali indiretti, dovranno obbligatoriamente possedere lo status di “dichiarante CBAM autorizzato”, come previsto dal Reg. UE 2023/956. Occorre pertanto procedere alla presentazione della domanda perché, in mancanza di conformità normativa, si potranno determinare conseguenze quali il blocco delle merci alla frontiera, il rifiuto dello sdoganamento o l’applicazione di sanzioni (avviso ADM del 21.10.2025).
Si ricorda che con la pubblicazione, in data 17.10.2025, del Reg. UE 8.10.2025 n. 2025/2083, entrano in vigore le attese modifiche del Reg. UE n. 2023/956 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento del CBAM.
La precedente esenzione per l’importazione di merci di valore trascurabile vale a dire quelle che non eccedono complessivamente 150 euro per spedizione (art. 23 Reg. (CE) n. 1186/2009), non è stata sufficiente a garantire l’applicazione del CBAM esclusivamente alla piccola percentuale di importatori che da sola nell’Unione, procura la stragrande maggioranza delle emissioni incorporate nelle merci importate. È stata quindi introdotta un’esenzione de minimis di tipo diverso legata alla quantità.
Dal 1.01.2026, gli importatori, compresi quelli aventi la qualifica di dichiaranti CBAM autorizzati, sono esentati dagli obblighi derivanti dal regolamento se la massa netta delle merci importate in un determinato anno civile non supera cumulativamente la soglia unica basata sulla massa netta di cui all’allegato VII, punto 1 attualmente fissata a 50 tonnellate. Sono escluse dall’esenzione le importazioni di energia elettrica o idrogeno.
La soglia si applica alla massa netta totale delle merci di tutti i codici NC aggregata per importatore e per anno civile. In tali casi, gli importatori, compresi quelli aventi la qualifica di dichiaranti CBAM autorizzati, dichiarano tale esenzione nella pertinente dichiarazione doganale.
Se viene superata la soglia unica basata sulla massa entro l’anno civile pertinente, gli importatori sono soggetti a tutti gli obblighi derivanti dal regolamento per quanto riguarda tutte le emissioni incorporate in tutte le merci importate in tale anno civile pertinente. L’importatore che abbia presentato la domanda di dichiarante CBAM autorizzato entro il 31.03.2026, può continuare temporaneamente a importare merci fino a quando l’autorità competente non adotta una decisione.
Entro il 30.04 di ogni anno civile la Commissione Europea valuta, sulla base dei dati relativi alle importazioni dei 12 mesi civili precedenti, se occorre modificare la soglia unica basata sulla massa con applicazione della variazione dal 1.01 dell’anno civile successivo.
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