Diritto del lavoro e legislazione sociale
16 Maggio 2025
L’INL ha chiarito i limiti operativi dei CED, ribadendo che le attività valutative e interpretative sono riservate ai professionisti ex L. 12/1979. I CED possono solo svolgere funzioni strumentali e accessorie.
Il 12.05.2025 è stato diffuso dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro un parere riguardante il tema dei centri di elaborazione dati (CED), i quali svolgono attività riservata ai soggetti di cui all’art. 1 L. 12/1979 (consulenti del lavoro, in qualità di soggetti abilitati, e avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, in qualità di soggetti autorizzati).
L’attenzione dell’Ispettorato è rivolta soprattutto a contrastare il fenomeno dell’esercizio abusivo dell’attività di consulenza in materia di lavoro e legislazione sociale.
La normativa di riferimento in tale ambito è l’art. 1 L. 12/1979, il quale stabilisce la competenza, in primo luogo, di coloro che siano iscritti all’albo dei Consulenti del Lavoro e, in secondo luogo, degli Avvocati, dei Dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali che abbiano dato comunicazione agli Ispettorati del Lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti.