Società e contratti
14 Giugno 2025
L’INL limita le attività dei CED alle sole operazioni esecutive di calcolo e stampa dei cedolini paga. Ogni attività consulenziale è riservata a professionisti abilitati. In caso di abuso, scattano sanzioni penali e amministrative a tutela della legalità professionale.
Con la nota 12.05.2025, n. 4304 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito nuove e puntuali indicazioni per il contrasto all’esercizio abusivo della professione di consulente del lavoro, concentrando l’attenzione in particolare sui centri di elaborazione dati, i cosiddetti CED, che negli anni hanno assunto significativo impatto nel panorama dei servizi legati alla gestione del personale.
Il documento dell’INL sottolinea che determinati adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale possono essere svolti unicamente da soggetti in possesso di specifiche abilitazioni statali e iscritti agli albi professionali di riferimento, come i consulenti del lavoro, gli avvocati e i dottori commercialisti.
Ai CED, invece, è consentito svolgere solo attività esecutive strettamente connesse alla meccanica elaborazione dei dati, come l’inserimento delle informazioni per il calcolo delle retribuzioni, la stampa dei cedolini paga e la gestione informatica accessoria e strumentale alla fase elaborativa, quali la raccolta dei dati e l’archiviazione dei documenti.