Altre imposte indirette e altri tributi

04 Giugno 2025

Cedolare secca e clausola penale: nessuna imposta di registro

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la clausola penale nei contratti di locazione con cedolare secca non è soggetta a tassazione autonoma, in quanto accessoria e inscindibile dal contratto principale.

Con la risposta all’interpello 29.05.2025, n. 146 l’Agenzia delle Entrate interviene su un tema di grande interesse per proprietari e professionisti: la tassazione della clausola penale nei contratti di locazione abitativa in regime di cedolare secca, ai sensi dell’art. 3, c. 11 D.Lgs. 23/2011.

L’istanza di interpello nasce dalla volontà di un locatore di stipulare un contratto di locazione abitativa (cat. A/3) della durata di 4+4 anni, optando per la cedolare secca. Nel contratto, il locatore intende inserire una clausola penale che prevede, in caso di ritardata riconsegna dell’immobile, il pagamento da parte del conduttore di una somma pari al canone mensile per ogni mese di occupazione senza titolo, oltre a 10 euro per ogni giorno di ritardo (come previsto dall’art. 1382 c.c.). Il dubbio riguarda la tassazione di questa clausola: è dovuta l’imposta di registro fissa di 200 euro (art. 27 D.P.R. 131/1986) oppure, grazie alla cedolare secca, non si applica alcuna imposta?

Il contribuente richiama la sentenza della Cassazione n. 30983/2023, secondo cui la clausola penale inserita in un contratto di locazione “non è soggetta a distinta imposta di registro, in quanto sottoposta alla regola dell’imposizione più onerosa prevista dall’art. 21, c. 2 D.P.R. 131/1986”. Viene citata anche la Corte di giustizia tributaria della Lombardia (sent. 4087/2/2022), che ha escluso la tassazione autonoma della penale nei contratti con cedolare secca.

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