IVA

19 Dicembre 2022

Certificazione telematica dei corrispettivi, criticità non risolta

Non è stata ancora trovata la soluzione per i locali con chiusura oltre la mezzanotte, dopo l’obbligo di invio telematico all’Agenzia delle Entrate.

Com’è noto per molti locali notturni ma anche ristoranti, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie e quant’altro, fino al 31.12.2019 (fino al 30.06.2019 per i commercianti con volume d’affari riferibile al 2018 superiore a 400.000 euro), la certificazione dei corrispettivi avveniva con l’emissione dello scontrino e/o della ricevuta fiscale, ai sensi dell’art. 12 L. 413/1991.

Successivamente, il legislatore ha introdotto l’obbligo di certificazione mediante la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 2, c. 1 L. 127/2015, posti taluni esoneri ma con la possibilità, dal 1.01.2021, ai sensi dell’art. 140, c. 2 D.L. 34/2020 (decreto Rilancio), anche per coloro con volume d’affari inferiore a 400.000 euro, di trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di esecuzione della operazione, invece che nel termine ordinario di 12 giorni.

I soggetti ancora dotati di registratore di cassa tradizionale, nel sistema previgente l’introduzione della trasmissione telematica, dovevano chiudere la serata, stampare il riepilogo giornaliero, ai sensi dell’art. 12 D.M. 23.03.1983, e annotare l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri; la conseguenza era che, in vigenza di tale sistema, il riepilogo di chiusura, la data di registrazione dei corrispettivi e l’ammontare complessivo giornaliero erano totalmente allineati.

Posta questa evidenza, è del tutto evidente che una discoteca che chiude la propria giornata oltre la mezzanotte, dovrebbe procedere con una chiusura alle 24:00 e una riapertura immediata; questa dovrebbe rappresentare la regola che si scontra, però, con l’operatività quotidiana di questi esercenti.

Sul punto, però, l’art. 1, c. 4 D.P.R. 544/1999 dispone testualmente che, per coloro che esercitano attività che si protraggono oltre le ore 24:00, “il documento riepilogativo è emesso al termine dell’effettivo svolgimento dell’attività con riferimento alla data di inizio dell’evento” e con un datato documento di prassi (circ. 8.04.2016, n. 12/E, risposta 18.1), emesso prima del telematico, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito, preliminarmente, che la norma speciale poteva essere applicata a tutti gli esercenti attività con chiusura successiva alla mezzanotte, aprendo alla possibilità di emettere lo scontrino di chiusura giornaliera al termine dell’”effettivo svolgimento dell’attività, quindi ben oltre le ore 24:00.

Naturalmente la situazione non alterava, prima dell’obbligo di invio telematico direttamente all’Agenzia delle Entrate, l’allineamento tra emissione dello scontrino e/o ricevuta, la contabilizzazione dello stesso e l’indicazione del riepilogo giornaliero di chiusura ma, nel contempo, intervenuto l’obbligo di dotarsi di registratori telematici, “i dati dei corrispettivi trasmessi si considerano riferiti alla data riportata nel campo ‘DataOraRilevazione’” corrispondente alla data e ora di chiusura giornaliera; situazione non più coerente con quanto precisato dalla stessa Agenzia con il documento richiamato (Agenzia delle Entrate, circolare n. 12/E/2016).

È evidente che, soprattutto a cavallo dell’anno ma anche ai periodi di liquidazione dell’Iva (mensile e/o trimestrale), il disallineamento emergente comporti problemi per la puntuale liquidazione del tributo e rilevazione del ricavo, stante anche il fatto che un’imputazione retrocessa, come riportato dal documento di prassi indicato, comporta una mera anticipazione del momento impositivo.

Nell’attesa di chiarimenti ufficiali e specifici sul tema, dovrebbe ritenersi possibile, in alternativa alla chiusura e riapertura, in linea con la ratio della norma e del chiarimento, procedere con l’emissione del report di chiusura anche dopo la mezzanotte, nel quale saranno indicati tutti gli incassi eseguiti dall’apertura alla chiusura (oltre le 24:00) con invio del relativo flusso telematico sempre oltre la chiusura ma con registrazione contabile degli stessi corrispettivi alla data di invio del detto flusso telematico che, quindi, avviene nel giorno di chiusura e non in quello di apertura.

Per esempio, locale notturno (o ristorante, bar, pizzeria o quant’altro) che apre alle ore 18:00 del 12.11.2022 (sabato) e chiude alle ore 02:00 del 13.11.2022 (domenica), l’invio del flusso avviene dopo le ore 02:00 del 13.11.2022 con contabilizzazione dei corrispettivi in tale ultima data (13.11.2022).

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