Società e contratti

12 Marzo 2020

Cessazione dell'attività professionale

Onorari imponibili ai fini Iva, anche dopo avere staccato la spina.

È una questione spinosa quella relativa al momento della cessazione dell’attività professionale poiché, ad oggi, sono possibili 2 diverse modalità di procedere.

Secondo la prassi consolidata, si tiene aperta la partita Iva fino all’avvenuto incasso di tutti i compensi professionali, anche se si è proceduto a suo tempo a cedere i beni strumentali impiegati per l’esercizio della professione. Tale comportamento è suffragato dalla circolare 16.02.2007, n. 11/E e dalla risoluzione 20.08.2009, n. 232/E dell’Agenzia delle Entrate.

In alternativa, il professionista può scegliere di fatturare tutti i compensi all’atto della cessazione dell’attività, comprendendo quelli non ancora riscossi, con inevitabili ripercussioni sotto il profilo tributario, sia ai fini Iva, sia ai fini Irpef: secondo le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 21.04.2016, n. 8059), infatti, il compenso incassato per le prestazioni professionali è assoggettato a Iva, anche se l’incasso avviene dopo la cessazione dell’attività del professionista.

L’Organo giudicante afferma che la normativa nazionale non è allineata a 2 direttive comunitarie, la VI Direttiva Iva (77/388/CEE) e la Direttiva 2006/112/CE, che prevedono l’imponibilità ai fini Iva non all’incasso dell’onorario, bensì all’espletamento della prestazione professionale; di contro, l’art. 6 D.P.R. 633/1972 prevede che, per la prestazione professionale, così come per le prestazioni dei servizi, il tributo sia dovuto solo al momento dell’incasso, indicando tale evento quale ultimo momento impositivo per emettere la fattura o parcella. Alla luce dei tempi lunghi di incasso per i crediti dei professionisti e della prescrizione decennale del credito, quando sussiste l’incarico professionale scritto conferito dal cliente (Cassazione Civile, sent. 6.08.2019, n. 21008), dovendo assoggettare a Iva gli incassi anche dopo la cessazione dell’attività professionale, conviene tenere la partita Iva aperta, per evitare lungaggini e inutili adempimenti nella richiesta di una nuova partita Iva, al verificarsi di incassi di crediti professionali dopo l’avvenuta cessazione dell’attività professionale.

Non si dimentichi che la parcella emessa deve essere consegnata al cliente secondo le regole del D.P.R. 633/1972, anche in caso di emissione anticipata rispetto alla cessazione dell’attività, qualora si intraprenda la soluzione di fatturare tutti i compensi, compresi quelli non incassati, versando l’Iva senza avere la certezza di incassare in futuro tali somme. Ne consegue che, qualora il professionista decida di intraprendere una causa civile per il recupero del proprio credito, potrebbe trovarsi nella posizione scomoda di fornire prova di non aver incassato la parcella (consegnata al cliente, se in regime forfettario, oppure trasmessa allo SdI, se in regime semplificato o ordinario).

L’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 34/E/2019), riferendosi agli eredi del professionista, afferma la necessità di tenere aperta la partita Iva del defunto fino a quando non viene incassata l’ultima parcella. Anche in questo caso, gli eredi possono scegliere di fatturare anticipatamente le prestazioni professionali rese dal deceduto e chiudere la partita Iva, comprendendo nell’ultima dichiarazione Iva annuale l’imposta relativa alle parcelle emesse non ancora incassate.

Con la risposta a interpello n. 20/2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al quesito posto da un contribuente, sull’obbligatorietà di chiudere la partita Iva del professionista nel caso in cui abbia vinto un concorso pubblico, ma vanti ancora dei crediti professionali; viene ribadito che, al momento della cessazione dell’attività professionale, il soggetto deve provvedere a chiudere le operazioni attive e passive in corso. Si evidenzia l’equiparazione del professionista all’impresa in tema di obblighi di fatturazione anticipata, rispetto al momento dell’effettivo incasso del compenso nel caso di cessazione dell’attività.

Occorrerà quindi un’attenta valutazione della propria situazione economica/finanziaria all’atto della cessazione dell’attività professionale, tenendo conto dei rischi connessi alla fatturazione anticipata di prestazioni rese non ancora incassate.

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