Imposte dirette
08 Luglio 2022
La cessione del contratto di leasing è un’operazione che presenta profili delicati sotto il profilo civilistico e fiscale, non solo in capo al soggetto cedente, ma anche in capo al cessionario.
Secondo la Norma di comportamento Aidc 1.09.2000, n. 141, il corrispettivo pagato dal cessionario per l’acquisizione di un contratto di leasing è finalizzato:
Gli ultimi chiarimenti di prassi in merito all’acquirente del contratto di leasing immobiliare risalgono, invece, alla risoluzione n. 212/E/2007, formulata in risposta all’istanza di interpello di un contribuente, coerente con i principi della Norma di comportamento 1.09.2000, n. 141, emanata dall’Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti di Milano. In particolare, in tale documento di prassi, è stato confermato che il corrispettivo pagato per l’acquisizione del contratto di leasing deve essere suddiviso in 2 parti, distinte in base alla differente causale:
Le predette quote non sono, tuttavia, arbitrariamente definibili, a discrezione del contribuente, ma devono risultare dall’applicazione di una specifica procedura indicata dall’Agenzia delle Entrate:
L’inosservanza di tale iter, a parere dell’Amministrazione Finanziaria, comporta l’applicazione di una presunzione sul prezzo di acquisto del contratto di leasing sostenuto dal cessionario e il corrispettivo per l’acquisto del contratto:
C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1
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