Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
18 Giugno 2025
I crediti d’imposta da DTA su perdite/ACE (ex art. 44-bis D.L. 34/2019) possono essere ceduti liberamente, anche infragruppo, senza vincolo di corrispettivo nominale, semplificando la gestione fiscale.
Nella risoluzione 15.05.2025, n. 32/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità con cui è possibile cedere a terzi i crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE non ancora utilizzate, generate in occasione della cessione di crediti pecuniari deteriorati effettuata entro il 31.12.2021.
Questa misura, introdotta inizialmente dall’art. 44-bis D.L. 34/2019 e successivamente modificata durante l’emergenza Covid dal D.L. 18/2020, aveva come obiettivo quello di offrire liquidità immediata alle imprese in difficoltà, consentendo di trasformare parte delle DTA in crediti d’imposta proporzionali ai crediti deteriorati ceduti.
Questi crediti possono essere utilizzati in compensazione tramite modello F24, ceduti ad altri soggetti oppure richiesti a rimborso, senza limiti di importo e senza concorrere alla formazione del reddito imponibile né Irap, né generare interessi.