IVA

23 Aprile 2020

Cessione credito Iva trimestrale

Si avvicina la scadenza della liquidazione Iva del 1° trimestre 2020 e l'operazione deve essere valutata come nuovo strumento di autofinanziamento.

Ai sensi dell’art. 1260 e seguenti C.C., per le persone fisiche, le imprese e gli altri soggetti, generalmente i crediti sono cedibili. Tale previsione è estesa anche ai crediti tributari e, in particolare, al credito IVA. Prima delle modifiche intervenute con il Decreto Crescita, entrato in vigore il 1.05.2019, potevano essere ceduti soltanto i crediti Iva risultanti dalla dichiarazione Iva annuale richiesti a rimborso, con l’utilizzo della procedura ex art. 38-bis, D.P.R. 633/1972. Con il Decreto Crescita del 2019, il legislatore ha esteso ai soggetti passivi Iva la possibilità di cedere anche i crediti Iva trimestrali, se in possesso dei requisiti per i rimborsi Iva infrannuali.

Tale previsione esplica i suoi effetti a partire dai crediti Iva trimestrali chiesti a rimborso dal 1.01.2020, come risultanti dal modello TR. In passato, la Corte di Cassazione, con la sentenza 24.06.2015, n.13027, si era pronunciata a favore della cedibilità del credito Iva, sancendo che l’assenza della richiesta a rimborso del credito in dichiarazione Iva annuale, non costituisce fatto ostativo al momento della sua cessione, poiché in questo caso, secondo la Corte, si ha il solo rinvio degli effetti della cessione al momento in cui il credito sarà cristallizzato, secondo le norme tributarie.

Sia per il credito iva annuale, sia per quello trimestrale, la compensazione in modello F24 è consentita, allo stato attuale, senza l’apposizione del visto di conformità, qualora il credito non ecceda l’importo di 5.000 euro; se l’importo è maggiore, è previsto il visto di conformità di un soggetto abilitato o dell’Organo di revisione. L’esonero dall’apposizione del visto di conformità è altresì previsto per i crediti non superiori a 50.000 euro annui, se si ottiene un punteggio minimo ISA pari a 8.

Entrambe le cessioni dei crediti Iva, annuale e trimestrale, per produrre effetti nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, devono essere effettuate rispettando l’art. 69, R.D. 2440/1923, ossia: 1) il contribuente cedente deve notificare all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta cessione del credito, richiamando tale disposizione di legge che disciplina, tra l’altro, in via generale, le cessioni dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione; 2) la notifica viene effettuata nel rispetto dei termini previsti dalla legge; 3) la cessione del credito deve risultare da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata, contenente l’esatta indicazione delle parti, di cui il cedente deve inviare una copia autentica all’Agenzia delle Entrate.

Per essere cedibili, sia il credito iva annuale, sia quello trimestrale, devono essere previamente chiesti a rimborso; i requisiti previsti per il rimborso Iva trimestrale, in tutto o in parte, che deve essere maggiore di 2582,28 euro, sono dettati dall’art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 633/1972 e, precisamente: soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla lettera a), b) ed e), c. 3, art. 30; soggetti che si trovano nelle condizioni previste dalla lettera c), quando il contribuente effettua acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un importo superiore ai 2/3 dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili; soggetti che si trovano nelle condizioni previste dalla lettera d), quando effettuano, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, oppure prestazioni di servizi di cui all’art. 19, c. 3, lett. a-bis).

Con la recente circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E/2020, in tema di sospensione degli adempimenti fiscali (art. 62, cc. 1 e 6 D.L. 18/2020), è stato chiarito che le scadenze della trasmissione della dichiarazione Iva annuale, oltre che del modello TR, sono state rinviate dal 30.04.2020 al 30.06.2020. Da qui al 30.06.2020, c’è ancora un buon margine per svolgere le dovute valutazioni sulla cessione a terzi di un credito Iva del 1° trimestre 2020, in seguito al minor fatturato dovuto alla chiusura delle attività per l’epidemia Covid-19, quale strumento di autofinanziamento.

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