Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
20 Maggio 2025
Con la risoluzione 15.05.2025, n. 32/E l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di cessione, anche infragruppo, dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle DTA connesse a crediti deteriorati, perdite fiscali ed eccedenze ACE.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 15.05.2025 n. 32/E, ha fornito importanti chiarimenti operativi riguardanti la cessione dei crediti d’imposta generati dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets – DTA).
Com’è noto, le DTA oggetto di trasformazione in crediti d’imposta derivano principalmente da crediti deteriorati ceduti, perdite fiscali riportabili ed eccedenze ACE (Aiuto alla Crescita Economica). L’origine normativa si trova nell’art. 44-bis del c.d. decreto Crescita (D.L. 34/2019), successivamente modificato dall’art. 55 D.L. 18/2020, e ulteriormente aggiornato dai D.L. 104/2020 e 73/2021. L’obiettivo di questa disciplina era quello di supportare le imprese nella gestione dei crediti deteriorati, consentendo loro di utilizzare immediatamente i crediti d’imposta generati dalle DTA, senza attendere l’emersione di redditi imponibili nei futuri esercizi.
Come chiarito dall’Amministrazione Finanziaria, in linea generale, i crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle DTA possono essere utilizzati secondo 3 modalità principali, ovvero:
1. compensazione tramite modello F24;
2. richiesta di rimborso;
3. cessione a terzi, seguendo le regole previste dagli artt. 43-bis e 43-ter D.P.R. 602/1973.