Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto

13 Dicembre 2021

Cessione e sconto in fattura con attestazione in formato libero

L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti dopo l’emanazione del D.L. 157/2021 (Decreto Antifrodi) destinato a contrastare gli abusi nel comparto delle agevolazioni fiscali con particolare riferimento alle detrazioni edilizie.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 29.11.2021, n. 16/E/2021, è intervenuta sulla gestione dei bonus edilizi dopo l’entrata in vigore del D.L. 157/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11.11.2021, contenente le misure urgenti per il contrasto alle frodi nei settori delle agevolazioni fiscali ed economiche (Decreto Antifrodi) ed entrato in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione (12.11.2021).

Per quanto concerne il superbonus del 110%, il documento (§ 1.1) precisa che il visto di conformità è necessario soltanto per le spese sostenute dal 12.11.2021 (data di entrata in vigore del D.L. 157/2021) nel caso di utilizzo del bonus in dichiarazione (salvo l’utilizzo della dichiarazione precompilata o di dichiarazione presentata dal sostituto d’imposta); la conseguenza è che l’obbligo non può riguardare le spese sostenute nel 2020, come indicate nella dichiarazione dei redditi presentate nel 2021, sebbene la dichiarazione sia stata presentata dopo l’11.11.2021, neanche in caso di dichiarazione integrativa riferibile al medesimo periodo d’imposta (2020).

Il visto di conformità, in tal caso, riguarda soltanto i dati riferibili alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti per la fruizione e il contribuente è obbligato a conservare la documentazione attestante il rilascio del detto visto in aggiunta ai documenti giustificativi: tra gli altri, titolo abilitativo, fatture e bonifici parlanti.

Stante il fatto che in caso di utilizzo dei crediti in compensazione superiori a 5.000 euro il contribuente è sempre obbligato a richiedere il visto di conformità sulla singola dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che in tal caso il visto apposto convalida l’intera dichiarazione e quindi assorbe anche quello specifico per il 110%, richiesto ora anche in caso di utilizzo diretto della detrazione.

Al fine di attestare la congruità delle spese, è necessario fare riferimento a un provvedimento del Ministro della Transizione Ecologica in attesa di emanazione (previsto al più tardi per il 9.02.2022 secondo un emendamento alla legge di Bilancio 2022): nelle more, per il superbonus 110%, è possibile continuare a fare riferimento al D.M. 6.08.2020 (Decreto Requisiti), mentre per l’asseverazione relativa agli interventi diversi dall’efficientamento, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico, è possibile utilizzare i prezziari delle Regioni e delle Province autonome, i listini ufficiali o i listini delle locali Camere di commercio o, in difetto, i prezzi di mercato rilevati in base al luogo di esecuzione dell’intervento.

Il contribuente che ha utilizzato direttamente la detrazione nella dichiarazione 2020 e che intende cedere le quote residue, in attesa del provvedimento del Ministro della Transizione Ecologica, deve ottenere l’asseverazione già acquisita per la prima rata e il visto di conformità dei dati.

Fin qui, il 110%. Con riferimento, invece, ai bonus ordinari, stante l’estensione dell’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione, qualora si intenda fruire della cessione e/o dello sconto in fattura, sono confermati i seguenti aspetti:

  • gli adempimenti si applicano alle comunicazioni di opzione presentate a partire dal 12.11.2021;
  • il visto di conformità per la cessione o sconto e l’asseverazione possono essere rilasciati dagli stessi professionisti abilitati al rilascio in presenza di 110%;
  • l’attestazione di congruità delle spese può essere rilasciata anche in assenza di stati di avanzamento o di una dichiarazione di fine lavori, restando obbligatorio almeno l’inizio lavori;
  • l’attestazione può essere redatta in forma libera purché si preveda l’assunzione della consapevolezza delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci.

L’Agenzia delle Entrate precisa che l’applicazione della nuova disciplina alle comunicazioni trasmesse dopo il 12.11 è da ritenersi meritevole di tutela di legittimo affidamento per i contribuenti in buona fede e che hanno già ricevuto le fatture da parte del fornitore, assolto ai relativi pagamenti ed esercitato l’opzione per la cessione, con la stipula di precisi accordi tra cedente e cessionario.

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