IVA
09 Giugno 2025
Niente esenzione Iva senza trasferimento fisico: l’Avvocatura Generale UE chiarisce i limiti per le cessioni di stampi e il diritto al rimborso dell’imposta.
Le conclusioni presentate il 22.05.2025 dall’Avvocata Generale Juliane Kokott nella causa C-234/24 segnano un punto fermo nella disciplina Iva delle cessioni di stampi e attrezzature utilizzate per la produzione di beni destinati a cessioni intracomunitarie. Il caso, di grande interesse per il settore manifatturiero e in particolare per l’automotive, ruota attorno a un principio chiave: l’esenzione Iva per le cessioni intracomunitarie richiede il trasferimento fisico del bene nello Stato membro di destinazione, come stabilito dall’art. 138 della Direttiva 2006/112/CE.
Nel caso concreto, una società bulgara produceva componenti per una società slovacca, utilizzando uno stampo di proprietà di una società tedesca. Lo stampo, pur cambiando proprietario, restava fisicamente in Bulgaria. La cessione dei componenti era trattata come cessione intracomunitaria esente, mentre la cessione dello stampo veniva assoggettata a Iva bulgara. La società slovacca, acquirente finale dello stampo, chiedeva il rimborso dell’Iva bulgara ai sensi della Direttiva 2008/9/CE, ma l’autorità fiscale bulgara negava il rimborso, sostenendo che la cessione dello stampo avrebbe dovuto essere esente in quanto accessoria alla cessione dei componenti.