Imposte dirette

24 Luglio 2025

Cessioni di usufrutto e nuda proprietà: doppia imposizione eliminata

Il decreto correttivo del 14.07.2025 chiarisce che la cessione congiunta di usufrutto e nuda proprietà non genera più una doppia imposizione: il reddito è tassabile solo se resta un diritto reale residuo.

Il recente decreto correttivo in materia di imposte sui redditi approvato dal Consiglio dei Ministri in data 14.07.2025 interviene su un punto delicato della fiscalità immobiliare, ovvero il trattamento fiscale (ai fini Irpef) applicabile alle cessioni parziali di diritti reali, in particolare di usufrutto e nuda proprietà. L’intervento si colloca nell’ambito della più ampia riforma fiscale prevista dalla legge delega 111/2023 e punta a correggere le distorsioni interpretative emerse nell’applicazione dell’art. 67 del Tuir.

La necessità di una modifica normativa è emersa in modo evidente a seguito dell’interpello n. 133/2025, in cui l’Agenzia delle Entrate aveva sostenuto che la cessione separata della nuda proprietà e dell’usufrutto dovesse essere trattata fiscalmente come 2 operazioni autonome, ciascuna soggetta a regole proprie in materia di redditi diversi. Questa impostazione aveva effetti penalizzanti per i contribuenti, in quanto imponeva la tassazione della cessione dell’usufrutto come reddito diverso ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. h), sempre imponibile, senza possibilità di applicare le esenzioni previste per le plusvalenze immobiliari.

Il decreto correttivo pone rimedio a questa criticità stabilendo un principio di maggiore coerenza sistematica e razionalità fiscale. In tal senso, la nuova formulazione dell’art. 67, c. 1 chiarisce che il reddito derivante dalla cessione dell’usufrutto o di altri diritti reali di godimento costituisce reddito diverso imponibile solo nel caso in cui il cedente conservi un residuo diritto reale sul bene.

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