Diritto del lavoro e legislazione sociale
03 Luglio 2025
Si ripercorrono le particolarità in tema di cassa integrazione guadagni ordinaria per eventi meteo (nello specifico per temperature elevate) intervenute nel corso degli anni 2023 e 2024.
In attesa di verificare se ulteriori provvedimenti verranno adottati ad hoc per il 2025, in tema di ammortizzatori sociali per elevate temperature, ripercorriamo la disciplina esistente ordinaria e quella che è stata prevista come disciplina straordinaria negli ultimi 2 anni.
Si evidenzia innanzitutto che la CIG ordinaria per maltempo, nello specifico per temperature elevate, esisteva già e si prosegue pertanto nell’applicazione della normativa e prassi amministrativa in essere. In base alle lavorazioni, alla tipologia di attività, al luogo di lavoro, al materiale utilizzato e alla fase lavorativa, le temperature eccezionalmente elevate, di norma superiori ai 35/40 gradi, che impediscono lo svolgimento di fasi lavorative in luoghi non proteggibili dal sole, ovvero l’utilizzo di materiali che non sopportano il forte calore, possono costituire evento integrabile.
Utile ricordare che la vigente normativa prevede che i datori di lavoro differenti dalle imprese edili, lapidei e affini, rientranti nella disciplina della CIGO, per i trattamenti cd. EONE (eventi oggettivamente non evitabili), fruiscono della neutralizzazione dei periodi richiesti per i suddetti eventi, escludendo pertanto la CIGO richiesta per eventi meteo dal conteggio delle 52 settimane utilizzabili nel biennio mobile.
Si ricorda inoltre che per le richieste di integrazione salariale connesse a EONE (edili e non) non trova applicazione il principio generale che richiede, per accedere ai trattamenti, un’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione.
Si aggiunga che per tali richieste di trattamenti di integrazione salariale (EONE), i datori di lavoro non sono tenuti al versamento del contributo addizionale.
Altresì le domande di integrazione salariale ordinaria per EONE devono essere presentate entro un termine differente dalle altre domande, ossia entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (e non entro 15 giorni dalla data di inizio riduzione/sospensione come per gli eventi non EONE).
Sia per il 2023 che per il 2024 inoltre sono tate previste particolarità per l’accesso agli eventi di CIGO per elevate temperature.
Il D.L. 98/2023 relativo a “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento”, in vigore dal 29.07.2023, ha previsto alcune disposizioni che hanno reso più agevole l’accesso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in conseguenza di eventi metereologici avversi, in attuazione delle politiche finalizzate a prevenire l’esposizione dei lavoratori a rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalle ondate di calore.
Richiamando anche il messaggio 20.07.2023 n. 2729, l’Inps ha poi in quella fase riepilogato le regole nuove e ripassato le “vecchie” attraverso la circolare 3.08.2023.
Nello specifico anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni, già rientranti nel campo di applicazione della CIGO, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1.07.2023 al 31.12.2023 determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), hanno avuto la possibilità di accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi si contassero nel limite massimo di durata dei trattamenti fissato dalla vigente normativa in 52 settimane nel biennio mobile.
Durante la scorsa estate invece, l’Inps, recependo quanto previsto dal D.L. 63/2024 in tema di ammortizzatori sociali attivati per far fronte al forte caldo, ha dato istruzioni per l’accesso alla CIGO, tramite messaggio 26.07.2024, n. 2735. Anche per il 2024 si ricorda la modifica della regola da applicare al conteggio del limite massimo di CIGO fruibile per le aziende edili. Infatti, anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni, rientranti nel campo di applicazione CIGO, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1.07.2024 al 31.12.2024, determinati da EONE, possono escludere del computo dei periodi massimi fruibili, in via straordinaria rispetto alla norma a regime, i periodi fruiti per EONE.