IVA

08 Ottobre 2025

Chi può ottenere la restituzione dell’Iva non dovuta

Con la risoluzione n. 50/E/2025 viene analizzata la modalità di restituzione dell’Iva non dovuta, indebitamente applicata in fattura.

Che cosa accade quando viene applicata un’imposta non dovuta in fattura e ciò emerge a seguito di un accertamento definitivo da parte dell’Amministrazione Finanziaria? Con la risoluzione 3.10.2025, n. 50/E l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in materia.

L’art. 30-ter D.P.R. 633/1972, introdotto dall’art. 8 L. 20.11.2017, n. 167, definisce il sistema di recupero dell’Iva indebitamente versata. In particolare, il comma 1 consente al soggetto passivo di presentare domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di 2 anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

Il rimborso spetta al cedente (o prestatore) qualora abbia restituito al cessionario (o committente) l’Iva indebitamente addebitata tramite rivalsa; anche il cliente, a sua volta, deve aver restituito all’Erario l’Iva indebitamente detratta, in esito ad accertamento definitivo. Solo a quel punto può attivarsi il processo di restituzione a favore del fornitore, ma comunque entro il termine decadenziale di 2 anni dalla data in cui la restituzione al cessionario è avvenuta.

La disciplina del rimborso dell’Iva, nel rispetto della neutralità dell’imposta, garantisce al cedente/prestatore la possibilità di ottenere il rimborso dell’imposta inizialmente versata all’Erario.

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2025 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits · Whistleblowing