Associazioni sportive dilettantistiche e Sport

29 Novembre 2023

Chiarimenti dell’INL sul lavoro sportivo dilettantistico

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare 25.10.2023, n. 2, ha fornito alcuni chiarimenti sulle novità introdotte dal D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. 120/2023, sul lavoro sportivo nei settori dilettantistici.

Il D.Lgs. 36/2021 relativo all’attuazione dell’art. 5 L. 8.08.2019, n. 86, recante “riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo” come modificato dal D.Lgs. 120/2023, oltre al lavoro sportivo nel settore professionistico (oggetto di approfondimento in una mia precedente pubblicazione), ha introdotto importanti novità anche nel settore dilettantistico.

L’art. 38 del decreto definisce l’area del dilettantismo quella che “comprende le associazioni e le società che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria”.

Nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

  • la durata delle prestazioni, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
  • le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.

In capo alle società sportive corre l’obbligo di comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche oppure al Centro per l’Impiego “i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro” entro il 30° giorno del mese successivo all’inizio del rapporto stesso. Un ulteriore adempimento previsto per le collaborazioni coordinate e continuative in questione “concerne l’obbligo di tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 D.L. 112/2008, conv. L. 133/2008)” che può essere adempiuto anche in via telematica. Inoltre, nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di 15.000 euro, “non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga”.

Tutti i lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, devono venire iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall’Inps (rinominato “Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi”). Ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo sono altresì iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative, operanti nei settori professionistici. Nell’area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale.

A tal fine essi sono iscritti alla Gestione Separata Inps applicandone la relativa disciplina e, se sono assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24%, mentre per quelli che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie e per coloro che svolgono prestazioni di lavoro autonomo di cui all’art. 53, c. 1 D.P.R. 917/1986, l’aliquota è stabilita nella misura del 25%.

I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro.

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