Diritto del lavoro e legislazione sociale
31 Maggio 2025
Con la nota 26.05.2025, n. 4757 l’INL ha chiarito l’ambito di competenza territoriale degli uffici dell’Ispettorato con doppia o tripla sede ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo di cui all’art. 4 L. 300/1970.
Facendo seguito alla circolare INL 14.04.2023, n. 2572, con la nota 26.05.2025, n. 4757, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro rende noti alcuni chiarimenti in merito all’ambito di competenza territoriale degli uffici ispettivi con doppia o tripla sede ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo per impianti di videosorveglianza.
La circolare del 2023, oltre ad altre importanti indicazioni in materia, disponeva che:
– le imprese con unità ubicate in diverse Province, in alternativa alla stipulazione di singoli accordi con le RSA/RSU, possono stipulare un unico accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancato accordo o in assenza della RSA/RSU, le stesse possono presentare istanza di autorizzazione alle singole sedi territoriali dell’INL o, in alternativa, alla sede centrale;
– le imprese già in possesso di un provvedimento autorizzativo che abbiano intenzione di installare il medesimo sistema in una diversa unità produttiva, possono presentare istanza di integrazione, nel rispetto della procedura, purché l’impianto da autorizzare presenti i medesimi presupposti legittimanti e le stesse modalità di funzionamento di quello già autorizzato. Anche l’istanza di mera integrazione all’Ispettorato può avere seguito solo in assenza della RSA/RSU o nel caso di mancato accordo sindacale;