Estero
21 Maggio 2025
Il valore di transazione resta il metodo prioritario anche con prezzi provvisori, tramite dichiarazione doganale semplificata secondo l’art. 70 Reg. UE 952/2013 (C.G.E. causa C-782/23).
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza 15.05.2025, causa C-782/23, ha fornito un chiarimento fondamentale sul metodo di determinazione del valore in dogana delle merci importate quando il prezzo d’acquisto è provvisorio e sarà fissato solo successivamente. Il caso riguarda la corretta applicazione delle regole doganali europee in presenza di contratti di vendita che prevedono un prezzo finale determinato a posteriori, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, come la media dei prezzi di mercato o dei tassi di cambio.
Il punto di partenza della decisione è l’art. 70 Regolamento (UE) n. 952/2013, Codice Doganale dell’Unione (CDU), che stabilisce: “La base primaria per il valore in dogana delle merci è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione, eventualmente adeguato” (Corte di Giustizia UE, sent. 22.04.2021, C-320/21). La Corte ribadisce che il valore di transazione è il metodo prioritario e che i metodi secondari (art. 74 CDU) sono sussidiari, da applicare solo se il valore di transazione non è utilizzabile.