Estero

21 Maggio 2025

Chiarimenti sul valore in dogana con prezzo provvisorio

Il valore di transazione resta il metodo prioritario anche con prezzi provvisori, tramite dichiarazione doganale semplificata secondo l’art. 70 Reg. UE 952/2013 (C.G.E. causa C-782/23).

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza 15.05.2025, causa C-782/23, ha fornito un chiarimento fondamentale sul metodo di determinazione del valore in dogana delle merci importate quando il prezzo d’acquisto è provvisorio e sarà fissato solo successivamente. Il caso riguarda la corretta applicazione delle regole doganali europee in presenza di contratti di vendita che prevedono un prezzo finale determinato a posteriori, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, come la media dei prezzi di mercato o dei tassi di cambio.

Il punto di partenza della decisione è l’art. 70 Regolamento (UE) n. 952/2013, Codice Doganale dell’Unione (CDU), che stabilisce: “La base primaria per il valore in dogana delle merci è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione, eventualmente adeguato” (Corte di Giustizia UE, sent. 22.04.2021, C-320/21). La Corte ribadisce che il valore di transazione è il metodo prioritario e che i metodi secondari (art. 74 CDU) sono sussidiari, da applicare solo se il valore di transazione non è utilizzabile.

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