Altre imposte indirette e altri tributi
10 Aprile 2025
Con riferimento alla tassazione, ai fini dell’imposta di registro, di un atto di “costituzione” del diritto di superficie su terreni agricoli, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti.
L’Amministrazione Finanziaria, con la risoluzione 3.04.2025, n. 23/E, ha fornito importanti chiarimenti circa la tassazione, ai fini dell’imposta di registro, di un atto di “costituzione” del diritto di superficie su terreni agricoli ai sensi dell’art. 1, c. 1, della Tariffa, Parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (TUR), approvato con D.P.R. 26.04.1986, n. 131.
Il diritto di superficie è disciplinato dall’art. 952 e ss. c.c. In particolare, l’art. 952 (rubricato “Costituzione del diritto di superficie”) prevede, al comma 1, che “Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà” e, al comma 2, che “Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo”.